In merito all’obbligo di Green Pass nell’ambito lavorativo privato, il  decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” – relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19 – “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”.

Normativa, green pass e campo di applicazione

Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter).

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative indicano che la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro, anche nel tramite di suoi incaricati. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazione alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Ecco quali sono i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

 

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Le indicazioni operative sono le seguenti:

1.DL o IC, a campione e al momento dell’ingresso, richiede al dipendente il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)

2. DL o IC provvede alla lettura del QR Code, attraverso l’APP “VerificaC19

3. L’APP mostrerà le seguenti informazioni:

  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.

4. Per verificare l’identità del dipendente, DL o IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati.

[Si segnala che DL o IC non ha la potestà di richiedere il documento d’identità al dipendente che l’ha esibito, per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass;
  • nel caso in cui DL o IC conosca il nome del dipendente, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce.]

5. DL o IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro al dipendente che, seppur sprovvisto di Certificazione Verde, è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 – conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):

    • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
    • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
    • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
    • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

6. DL o IC non consente l’accesso al dipendente qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato, o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);

7. DL o IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;

8. IC comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde;

9. IC non deve effettuare:

    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

Inoltre, DL/IC non deve chiedere ai dipendenti:

    • sono/non sono vaccinati;
    • se possono vaccinarsi e/o perché no;
    • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
    • motivazioni legate alla propria scelta.

L’unica informazione che il DL o IC deve richiedere e gestire è se il dipendente è dotato al momento di green pass o meno”.

L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee.

Qui, il documento integrale del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.

 

 

[Fonte: Puntosicuro.it]