Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici (interessato anche il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale) e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per:

  • tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter);
  • tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti;
  • quei soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni. Sono compresi nell’obbligo anche i soggetti che si recano in luoghi di lavoro per svolgere attività di formazione sia in qualità di discente che docente (anche sulla base di contratti esterni).

Sono esclusi solo quei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 

Chi dovrà effettuare il controllo?

Saranno i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo potrà essere svolto anche a campione, secondo le modalità operative definite dal Datore del luogo di lavoro, dove viene svolta l’attività lavorativa/formativa, ove possibile al momento dell’accesso

Entro il 15 ottobre dovranno essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro inoltre individueranno, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Nel privato sarà possibile utilizzare l’app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti, mentre nel pubblico sarò disponibile quella già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

Cosa succede a chi è senza green pass?

Il dipendente che risulterà sprovvisto di certificazione sarà considerato assente ingiustificato e senza stipendio dal primo giorno.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda lo stipendio, lo stop scatterà subito sia nel privato che nel pubblico.

Quali sanzioni per datori di lavoro e lavoratori?

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, e che non abbiano predisposto le modalità di verifica, è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.