Continua l’enorme lavoro del Ministero dell’interno e del CNVVF per il riordino, riassetto e rinnovamento della normativa antincendio ed in particolare per la rescissione di alcuni legami con il D. Lgs 626/94.

Dopo la pubblicazione del Decreto “Controlli” (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46 comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) avvenuto lo scorso 25/09/2021 ecco una nuova pubblicazione.

È del 4 ottobre 2021 il nuovo Decreto che fissa i criteri di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Tale Decreto non abrogherà il DM 10/03/98, ma solo alcuni articoli (in parte già “abrogandi” dal Decreto Controlli).

Come specificato nell’art.8, il provvedimento si applicherà:

  • alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008;
  • limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Come funziona la gestione della sicurezza antincendio?

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, di cui al comma 1, in luoghi di lavoro:

  • ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5.

Il Decreto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.