È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶” recante i “Criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lett. a), punto 3 del decreto legislativo n. 81/2008”.

Finalmente, dopo 23 anni, è stato pubblicato il tanto atteso provvedimento che regola i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Nel decreto vengono definiti i criteri per:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Il testo è suddiviso in due allegati:

  • Allegato I: riporta le principali regole in materia di manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, con un elenco delle possibili norme e specifiche tecniche (TS) di riferimento per verifica, controllo e manutenzione.

La sorveglianza è affidata ai “lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

  • Allegato II: riporta le modalità di qualificazione del tecnico manutentore in termini di docenze, contenuti della formazione, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.

La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Si attende la Circolare interpretativa, a firma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sentiti gli attori del comparto della Prevenzione Incendi.

Nuova qualifica dei tecnici manutentori qualificati

La vera novità del documento risiede nell’identificazione della figura del tecnico manutentore qualificato, definito come “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

I settori per i quali i tecnici manutentori dovranno dimostrare le loro competenze per poter proseguire a svolgere il loro lavoro sono così suddivisi:

► Estintori

► Reti di idranti

► Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

► Impianti sprinkler

► Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)

► Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC)

► Sistemi di evacuazione fumo e calore

► Sistemi a pressione differenziale

► Sistemi a polvere

► Sistemi a schiuma

► Sistemi spray ad acqua

► Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)

► Sistema estinguente ad aerosol condensato

► Sistemi a riduzione di ossigeno

► Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

 

La valutazione dei requisiti si baserà sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del tecnico manutentore.

La valutazione sarà settoriale e specifica per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza a cui il manutentore si approccerà nell’espletare la sua mansione.

Verrà quindi effettuata dalla commissione d’esame costituita da funzionari dei VVF, l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal manutentore, il quale dovrà sottoporsi ad un esame che prevede:

– una prova scritta per la valutazione delle conoscenze;

– una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale, atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal manutentore, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;

– una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Occorre ricordare che, nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nella valutazione dei requisiti, sarà svolta con sola prova orale.

Quando entra in vigore il Decreto?

Il Decreto Controlli entrerà in vigore a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Art.6), che vi ricordiamo essere avvenuta sabato 25 settembre 2021.

 

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