Con la Legge 215/2021, è stato convertito in legge il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti a tutela del lavoro.

Si tratta del “Decreto Fiscale” che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Le modifiche apportate al D. Lgs 81/08, a partire da quando entrano in vigore le disposizioni della Legge 215/2021 (cioè immediatamente dal 21/12/21), riguardano:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
  • art. 13, sulla “Vigilanza”
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”.

Le novità relative alla versione gennaio 2022

    • Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
    • Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
    • Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
    • Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
    • Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
    • Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
    • Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione;
    • Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
    • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
    • Inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
    • Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
    • Aggiornato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
    • Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori – stress termico ambientale;
    • Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
    • Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dati termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
    • Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
    • Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
    • Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
    • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
    • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto “DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
    • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 – Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
    • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto “DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
    • Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D. Lgs n. 81/2008 – prime indicazioni;
    • Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
    • Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’Allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

La sospensione dell’attività imprenditoriale

In sostanza il DL 146/2021 ha complessivamente riscritto l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale, apportando le seguenti modifiche:

  1. “estensione del concetto di lavoro irregolare alle ipotesi di impiego di soggetti ‘inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richiesta dalla normativa
  2. individuazione delle modalità della comunicazione preventiva all’INL per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, facendo riferimento alle modalità operative dell’art. 15 del Dlgs 81/2015
  3. estensione del divieto di contrattare, durante il periodo di sospensione, anche con le stazioni appaltanti come definite dal Dlgs 50/2016, art. 2
  4. previsione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione e la contribuzione nel corso del periodo di sospensione. Si tratta, in ogni caso, di una precisazione ultronea in quanto appare evidente che la sospensione è imputabile all’omissione da parte del datore di lavoro
  5. modifica delle conseguenze dell’accoglimento del ricorso (da accoglimento ricorso a perdita di efficacia del provvedimento) dove la prima soluzione appariva retroattiva, mentre la seconda produrrebbe effetti dal momento della sua adozione”.

Inoltre, nell’allegato I all’art. 14 del Dlgs 81/2008, “che individua le ipotesi nelle quali viene adottata la sospensione”, viene ulteriormente modificato:

“Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto’, sanzionato anche con una somma aggiuntiva pari a 3.000 euro”.

Il nuovo ruolo del preposto

Veniamo alle modifiche al Dlgs 81/2008 non contenute nel DL 146/2021 che riguardano la figura e gli obblighi del preposto, la formazione (art. 37), dove, tra l’altro, si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro e le sanzioni (che ora presidiano la nomina del preposto e la mancata formazione del datore di lavoro).

In particolare, si introduce una “modifica inerente alla figura ed al ruolo del preposto:

  1. A carico del datore di lavoro viene, in primo luogo, introdotto l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti
  2. Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Inoltre, “viene ampliata e dettagliata l’attività dei preposti relativamente agli obblighi di vigilanza e la relativa formazione, i cui contenuti sono meglio illustrati nella successiva modifica relativa agli artt. 19 e 37 del Dlgs 81/2008”.

Gli obblighi del preposto

In base all’art. 19 Dlgs 81/2008, il compito del preposto “è sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

La nuova norma introduce tre nuovi obblighi che rendono l’azione del preposto “notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature”:

  1. il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale
  2. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  3. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

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