PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 15 ottobre 2021, n. 41

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tale decreto riporta diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vediamole nel dettaglio.

Gli obiettivi delle novità normative in materia di salute e sicurezza

Il  decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro.

Gli obiettivi delle nuove norme per le ispezioni sul lavoro sono principalmente di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare:

  • l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Ispezioni sul lavoro

Il Comunicato si sofferma poi sul tema del lavoro nero e sulla soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si segnala che “cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale ‘in nero’ presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna ‘recidiva’ ai fini dell’adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione”.

Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in assenza di reiterazione degli illeciti.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.

Riguardo alla violazione delle norme sicurezza si va poi verso un inasprimento delle sanzioni.

Infatti, nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attivitàanche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Mancato rispetto della sospensione

Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Ispezioni, sospensione e revoca

Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:

  • rispettando le altre condizioni;
  • versando subito il 20%della somma aggiuntiva dovuta;
  • versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

Ispezioni sul lavoro: le nuove sanzioni

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni.

Riportiamo di seguito la modifica dell’Allegato I (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) del D. Lgs 81/2008 che fa riferimento specifico all’articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori):

 

Come cambia l’INL

Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato previsto:

  • l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL  negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
  • un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
  • il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:

  • aumento dell’organico con l’assunzione di 1.024 unità;
  • investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel 2022/2023;
  • aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Come cambia il SINP

Viene previsto un rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Si punta a:

  • una definitiva messa a regime;
  • una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute;
  • alimentare da parte degli organi di vigilanza un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro

Inoltre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

 

Il Decreto-legge contiene molti altri aspetti e norme in ambito fiscale che non riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, ma la tutela dei contribuenti maggiormente in difficoltà in considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.

Segnaliamo anche altre due norme che riguardano la quarantena e i congedi parentali:

  • quarantena: “è previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia”;
  • congedi parentali: “i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti”.

Qui trovi il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

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