Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende, e non solo, perché è previsto tra gli obblighi dalla normativa di riferimento.

Si tratta di un documento che ha la funzione di valutare ciascun pericolo correlato alle attività svolte in azienda, quantificando il rischio che possa verificarsi un certo accadimento che possa arrecare un danno a persone o cose (come un incendio o la contaminazione da sostanze pericolose).

La valutazione e gestione dei rischi va effettuata in forma scritta (o in formato digitale) attraverso, appunto, la stesura di questo importante documento.

Da chi deve essere redatto?

Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro, come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/08.

Spesso il datore di lavoro, se sprovvisto delle necessarie conoscenze, si affida ad altre persone (soggetti interni all’azienda o un professionista esterno) per ottenere una consulenza in merito alla corretta redazione del documento. L’articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prevede che:

“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″.

Come previsto dal decreto, il documento deve analizzare con precisione tutte le attività lavorative che si svolgono nell’impresa, indicando i pericoli collegati a ciascuna di esse, misurandone i relativi rischi per la salute e la sicurezza cui è esposto ogni lavoratore, nell’esercizio delle proprie mansioni.
Inoltre, devono essere riportare le misure di prevenzione da adottare per apportare dei miglioramenti a livello di sicurezza e igiene sul lavoro, tutelare maggiormente il personale sotto contratto da incidenti sul lavoro (indipendentemente dalla mansione svolta).

È consigliabile redigere un piano di miglioramento e adeguamento con idonea tempistica di attuazione di tali misure, indicando il responsabile dell’attuazione.

Prima di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, un tecnico della sicurezza deve effettuare un sopralluogo presso i luoghi di lavoro. Esso è obbligatorio in quanto serve per eseguire le valutazioni che permetteranno di misurare quantitativamente ogni tipo di rischio, associato alle diverse fasi lavorative aziendali, ed è necessario anche nei cantieri.

 

Quando va compilato il DVR

La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta una delle prime incombenze che un datore di lavoro deve svolgere, dopo aver iniziato una propria attività d’impresa.

La legge prevede, infatti, che egli effettui in maniera immediata la valutazione dei rischi e rediga il documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività.

In alcuni casi, ad ogni modo, il DVR viene compilato già prima dell’effettivo inizio dell’attività imprenditoriale, anche avvalendosi di un consulente che abbia esperienza e competenze in merito.

Il documento, inoltre, non ha di per sé una scadenza, ma bisogna procedere a un aggiornamento entro 30 giorni qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • significative variazioni nell’organizzazione aziendale o nei processi produttivi, come l’utilizzo di nuovi strumenti, dispositivi e/o macchinari, lo svolgimento di nuove mansioni che modificano le prassi aziendali consolidate o le modifiche dei luoghi di lavoro;
  • un infortunio;
  • particolari necessità emerse dai risultati della sorveglianza sanitaria o altre indagini specifiche, come quella fonometrica per il rischio rumore.

Come contiene il DVR?

Analizziamo gli elementi tipici che caratterizzano un DVR, nonché gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Occorre inserire:

  • l’anagrafica aziendale, con tutti i dati e le informazioni rilevanti dell’azienda:
    1. ragione sociale;
    2. indirizzo della sede;
    3. planimetria (con la disposizione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati);
  • l’organigramma che indichi ciascun individuo preposto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, medico competente, RLS);
  • la metodologia adottata per la valutazione dei rischi, la descrizione del ciclo lavorativo e l’identificazione delle differenti mansioni per ciascun lavoratore (associandone i rischi cui sono esposti);
  • l’elenco dei rischi per ciascun ambiente lavorativo e il programma degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza e tutela nel tempo.

Altri requisiti da rispettare

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve rispondere a requisiti di amministrazione trasparente, tra cui il fatto che debba avere data certa: si deve avere la possibilità di dimostrare che il DVR sia stato compilato con riferimento a una data precisa.
Perché ciò avvenga, è necessario garantire la sottoscrizione mediante firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente (qualora sia stato nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Oltre a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi è spesso legata a un altro aspetto molto importante nelle aziende: la corretta amministrazione delle situazioni di emergenza. Per fronteggiarle, è spesso previsto un piano emergenza, che riporti l’insieme delle procedure da adottare in queste situazioni (come quelle presenti durante un incendio).

Una possibilità offerta ai datori di lavoro per semplificare il processo di redazione del DVR è rappresentata dalle procedure standardizzate, e in particolare dal Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (o DVRS). Si tratta di un modello di base approvato dalla Commissione Consultiva e può essere adoperato dai datori di lavoro di imprese con un numero di dipendenti fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio e aziende fino a 50, purché non operino in un settore (individuato dalla legge) caratterizzato da particolari rischi, com’è il caso di aziende i cui lavoratori sono esposti a rischio chimico o biologico.

Il DVR va redatto anche nei casi di edificio civile, come un condominio.

Infine, il DVR, non va confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Questo documento è redatto obbligatoriamente dal titolare aziendale per la valutazione dei fattori di rischio specifici nei luoghi di lavoro e riporta le misure da implementare per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività affidate a terzi (come appaltatori e lavoratori autonomi) e quelle svolte dal committente.

Chi non ha l’obbligo del DVR?

Sono esonerati dalla redazione del DVR i liberi professionisti, le ditte individuali, le imprese familiari (purché senza dipendenti) e le società con un unico socio lavoratore, ad eccezione delle società semplici e delle società in nome collettivo.

Cosa succede in caso di mancata elaborazione del DVR?

In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dello RSPP, invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Qui le nuove modifiche apportate dal Decreto-legge fiscale 146/2021.

 

Safety Target, nella persona del RSPP incaricato, insieme al Datore di Lavoro crea il Documento di Valutazione dei Rischi in linea con la normativa vigente, completo di documentazione da allegare come le lettere d’incarico e la pianificazione delle attività future, quale ad esempio, la formazione del personale.

Richiedi informazioni per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.