La normativa che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 del  D. Lgs 81/2008) individua nel lavoratore il soggetto che esercita un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato), anche soltanto per imparare un mestiere, un’arte o una professione.

Affinché possa sussistere il rapporto di dipendenza, il lavoratore deve svolgere una prestazione subordinata: oltre a rispettare le decisioni organizzative e funzionali, deve osservare scrupolosamente le norme poste a tutela dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti dell’azienda.

Deve inoltre servirsi degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall’azienda.

Quindi, il lavoratore è il primo garante della sicurezza in azienda.

Il suo comportamento, unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro – osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza – contribuiscono ad assegnargli un ruolo attivo all’interno dell’organizzazione aziendale, che si adopera costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Questi principi sono stati dettagliatamente esposti nel D. Lgs 81/2008 tra gli obblighi fondamentali dei lavoratori, stabilendo inoltre che la responsabilità di eventuali azioni od omissioni ricade sempre sui lavoratori.

 

I Diritti alla Sicurezza del lavoratore

I lavoratori hanno il diritto di:

– astenersi (salvo casi eccezionali e su motivata richiesta) dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;

– allontanarsi (in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato) dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;

– prendere, in caso di pericolo grave ed immediato, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;

– essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

 

Gli obblighi dei lavoratori

Possono essere classificati in cinque gruppi:

– prestare la propria attività lavorativa: il lavoratore è tenuto a adempiere unicamente a quanto previsto nel suo contratto individuale, mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte, lo saranno a discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti, non sono tollerabili rivalse da parte del datore di lavoro. Se dovessero verificarsi, il lavoratore dipendente potrebbe rivolgersi alle autorità competenti. Inoltre, va precisato che l’attività lavorativa può essere svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione economica, ossia che disponga a seguito dell’attività un giusto corrispettivo in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal contratto, nel sito ove l’attività per sua natura debba essere esplicata;

– obbligo di diligenza: si intendono tutte le dovute accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori saranno le responsabilità dell’attività richiesta dall’impresa, maggiore sarà il peso della diligenza;

– obbligo d’obbedienza: consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro. È importante osservare le direttive date ed esplicarne nel modo migliore possibile;

– obbligo di fedeltà: si tratta di un dovere che si perpetua per un tempo ragionevole, anche a seguito della conclusione della dipendenza per l’attività lavorativa. Il lavoratore deve tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e tutelarne gli interessi.  In sostanza è il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza;

– obblighi di sicurezza: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In aggiunta, è prescritto espressamente ai lavoratori di usare correttamente i dispositivi di sicurezza, collettivi e individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

Articolo 20 e 21 del D. Lgs 81/2008

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Rispetto alla legge 626/1994 dunque, l’attuale Testo Unico ha introdotto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore. Oggi, infatti, viene risaltato il suo ruolo attivo, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più come accadeva in passato soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Pertanto, il lavoratore, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all’interno dell’azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all’interno dell’azienda.

 

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