Il 28 Agosto 2021 è entrata in vigore la legge n.116 del 4 Agosto 2021 che introduce l’obbligo di installazione DAE (ovvero i defibrillatori automatici e semiautomatici) all’interno di alcuni luoghi come gli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico.

Fra le novità più importanti introdotte dalla legge:

  • obbligatorietà dell’installazione dei DAE nei luoghi pubblici e la loro accessibilità;
  • estensione in ambiente extra ospedaliero anche al personale sanitario non medico, e non sanitario adeguatamente formato e nel mondo dello sport;
  • introduzione della formazione al DAE nelle scuole secondarie;
  • lancio di campagne informative di sensibilizzazione all’utilizzo del DAE.

Dove sono obbligatori i DAE?

Per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici, la legge prevede la progressiva installazione dei DAE:

  • nelle sedi della pubblica amministrazione con almeno 15 dipendenti che siano aperte al pubblico;
  • nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie nonché in aerei, treni navi (per la navigazione interna) che debbano percorrere viaggi della durata di più di 2 ore senza interruzioni intermedie.

Nell’articolo 4 della legge viene poi previsto che le società sportive, siano esse dilettantistiche professionistiche, saranno obbligate a dotarsi di defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, sia durante le competizioni che durante gli allenamenti.

Inoltre, nel comma 11 bis, si sottolinea che qualora le società sportive utilizzino impianti pubblici per svolgere le proprie attività, dovranno permettere a tutti coloro che utilizzano il medesimo impianto di accedere, e fruire, dei dispositivi DAE che eventualmente installeranno.

Qual è lo scopo della normativa sull’obbligo di installazione DAE?

La nuova legge in tema di DAE ha lo scopo di favorire l’intervento di personale non sanitario nel momento in cui si verifica un’emergenza.

Come già indicato in un precedente articolo, si stima che ogni anno in Italia muoiano 60.000 persone a causa della mancanza di un intervento tempestivo a seguito di un arresto cardiaco.

Quest’ultimo dato va contestualizzato considerando che il mancato intervento è stato finora giustificato dal rischio di creare danni peggiori, con conseguenze penali, alla persona che veniva soccorsa (solo il personale medico-sanitario, era soggetto a depenalizzazione in caso di uso di defibrillatori).

Con la legge n.116, in particolare all’articolo 3, viene spinto l’utilizzo dei DAE anche dal personale non qualificato, garantendone la non punibilità qualora colui che intervenga lo faccia per sospetto che si stia verificando un arresto cardiaco nella vittima di un malore.

Ovviamente la legge prevede anche che all’interno delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, vengano preparati gli studenti sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso dei defibrillatori.

Tra le iniziative di formazione che dovranno essere intraprese sarà necessario inserirne alcune relative alle tecniche di primo soccorso e alla disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

L’articolo 8 della legge, poi, determina che il Ministero della Salute insieme a quelli dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca debbano promuovere annualmente una campagna di sensibilizzazione sul tema della rianimazione cardiopolmonare di base e dell’uso dei defibrillatori anche da parte di personale non autorizzato.

Questa campagna dovrà essere rivolta a personale docente e non docente delle scuole nonché ad educatori, studenti e genitori in generale.

Registrazione del DAE

La legge impone ai soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE di darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando

  • il numero dei dispositivi;
  • le caratteristiche, la marca;
  • il modello;
  • l’esatta ubicazione;
  • gli orari di accessibilità al pubblico;
  • la data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive);
  • gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.

Il responsabile del DAE

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza: sarà invece la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente a segnalare periodicamente le date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

Investimenti per promuovere l’installazione dei DAE

Sempre all’interno della legge n.116 sull’obbligo di installazione DAE, viene specificato che è reso necessario emanare un successivo decreto che identifichi un piano pluriennale volto a favorire la progressiva installazione di dispositivi DAE in determinati luoghi (a partire da scuole università).

Per favorire questa progressiva installazione di defibrillatori, viene previsto anche lo stanziamento di 2 milioni di euro all’anno a partire dal 2021 (il piano previsto dalla legge è pluriennale e si articola in 5 anni).

La legge n.116 promuove anche la possibilità, per gli enti territoriali, di sviluppare delle norme apposite per favorire il posizionamento e la segnalazione dei dispositivi DAE nei luoghi pubblici (questi dispositivi dovranno essere accessibili 24 ore su 24 a tutte le persone che si trovano in quel luogo).

Un’ulteriore previsione della legge è lo stanziamento di Euro 250.000, ogni anno dal 2021 al 2023, per creare un’applicazione mobile che possa fornire un sistema integrato con le centrali operative del servizio sanitario, al fine di permettere la rapida individuazione di soccorritori e defibrillatori (automatici e semiautomatici) vicini al luogo dove si dovesse verificare un’emergenza.

 

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Per la normativa completa qui: